Qui di seguito vengono riportate, suddivise per argomento, le domande più frequenti
pervenute nel corso del tempo a Entaksi riguardanti la fatturazione elettronica, e le
relative risposte.
Se avete altre domande non esitate a contattarci a
assistenza@entaksi.eu
Il Sistema di Interscambio, o SDI, è un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle
Entrate, che si occupa di ricevere e inoltrare le fatture, compilate secondo determinati
schemi forniti dall’Agenzia stessa.
Il SdI, benché effettui alcuni controlli sulle fatture, non ha alcun ruolo
amministrativo, e non assolve a ruoli di archiviazione e conservazione delle fatture.
L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti residenti stabiliti nel
territorio dello Stato, ad esclusione di coloro che sono in regime di vantaggio e
minimi.
Rientrano pertanto in questo obbligo le fatture emesse nei confronti di soggetti IVA
(B2B, Business to Business) che quelle verso i consumatori finali (B2C, Business to
Consumer).
Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica:
Fondamentalmente sono 4:
Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua dei controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.
Il SdI effettura controlli sulla logica interna della fattura elettronica, in modo che accettandola ne garantisca la coerenza necessaria per concludere il processo di fatturazione. Viene controllato il nome del file e la sua grandezza, che risponda ai requisiti definiti dal modello stabilito con i dati obbligatori, la coerenza e la validità dei dati interni, che la fattura sia unica e consegnabile, e se presente una firma elettronica che questa sia valida, e che il file sia integro come dichiarato dalla firma.
Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un
intermediario. Il cessionario/committente può inoltre ricevere dal SdI le fatture
elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "l’indirizzo
telematico" (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso.
La delega a un intermediario per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche può
essere conferita e revocata dal cessionario/committente direttamente attraverso le
funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando
l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate
stessa.
Per "fattura elettronica" si intende un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio, e da questo recapitato al soggetto ricevente.
Il formato della fattura elettronica è XML, eXtensible Markup Language, come indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n° 89757/2018. La fattura può avere allegati, e la dimensione massima non deve superare i 5MB.
Quelle stabilite dall’art. 21 (21bis per la fattura semplificata) del Decreto del
Presidente della Repubblica 633/1972.
a. data di emissione;
b. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
c. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile
organizzazione per i soggetti non residenti;
d. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
e. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del
soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della
stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
f. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di
soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di
identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il
cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce
nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
g. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
h. data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data
in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia
diversa dalla data di emissione della fattura;
i. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile,
compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui
all’articolo 15, primo comma, n. 2;
j. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
k. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo
di euro;
l. data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei
chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione
intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427;
m. annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal
cessionario o committente ovvero da un terzo.
Sì, l’autofattura segue le stesse regole delle altre fatture elettroniche, pertanto deve passare attraverso il SdI.
Esistono due tipi di documento per l’autofattura: il TD01, e il TD20. Secondo quanto
riportato nel Provvedimento AdE del 30 aprile 2018 (le specifiche per l’estensione al B2B
e B2C), il codice TD20 viene utilizzato solo per gestire l’autofattura di cui all’art. 6,
comma 8, D.Lgs. 471/97, ossia l’autofattura emessa per sanare le irregolarità riscontrate
in fase di ricezione (o mancata ricezione) di una fattura.
Pertanto la specifica codifica TD20 dovrà essere utilizzata soltanto nel caso in cui si
incorra nel mancato ricevimento di una fattura o in una fattura irregolare, ai sensi del
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, mentre in tutti gli
altri vari casi andrà utilizzata la tipologia TD01.
La corretta valorizzazione dei diversi tipi di autofattura è descritta nel Manuale utente eCON FE, nel capitolo "Documento".
Sì, le fatture devono passare tutte dal SdI, pertanto devono essere emesse fatture
elettroniche anche ai consumatori finali (B2C). Per questi va inserito nelle informazioni
anagrafiche della fattura il codice fiscale, e il codice convenzionale "0000000" nella
sezione "codice destinatario".
Al momento dell’emissione deve essere messa a disposizione una copia analogica o
elettronica della fattura, alla quale il consumatore finale può comunque rinunciare.
Potrà ritrovare la fattura elettronica nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.
Il file XML della fattura elettronica può anche non essere firmato digitalmente. La firma non è obbligatoria per le fatture verso privati e consumatori finale (B2B e B2C), mentre è sempre obbligatoria nel caso delle fatture verso la Pubblica Amministrazione (fattura PA).
Per le operazioni transfrontaliere la Legge di Bilancio 2018 ha decretato che a partire
dal 01 gennaio 2019 viene fatto l’obbligo di trasmettere mensilmente all’Agenzia delle
Entrate i dati di tali operazioni. La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno
del mese successivo a quello della data del documento emesso e quello della data di
ricezione del documento comprovante l’operazione. Per le fatture passive si considera la
data di registrazione.
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta
doganale, e per le operazioni passate dal SdI. Infatti per quanto riguarda le fatture
emesse queste possono transitare dal SdI trasmettendo la fattura con il codice "XXXXXXX"
nel campo "CodiceDestinatario".
l modello XML prevede nella sezione "DatiGeneraliDocumento" il campo "Divisa", che può
essere valorizzato con la sigla della valuta (espressa secondo lo standard
ISO 4217. Tuttavia,
come riportato dall’art. 13, comma 5 del DPR 633/1972:
"Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e
gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di
effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del
giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della
quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le
operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio
pubblicato dalla Banca centrale europea."
Dunque nella fattura che transita da SdI andranno indicati in euro i corrispettivi
dovuti, le spese e gli oneri, riportando nel campo "Descrizione" il tasso di cambio e la
conversione. Se necessario è possibile emettere al cliente estero una copia analogica
con importi in valuta.
Lo spesometro è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2018, pertanto questo non è obbligatorio per la comunicazione di fatture e corrispettivi per i titolari di partita IVA. Permane l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture relative a operazioni trasnfrontaliere ("Esterometro").
Il SdI effettua un controllo sulla partita IVA, controllando la presenza della stessa in Anagrafe tributaria. Anche se questa risulta cessata la fattura viene correttamente emessa. Diverso è il caso di una partita IVA inesistente: in questo caso SdI scarterà la fattura.
Chi riceve la fattura sbagliata deve contestarla contattando direttamente il cedente, via email o telefono, ma entrambe le parti dovranno registrare la fattura errata, e il cedente dovrà emettere una nota di variazione di credito che annulli l’operazione precedente.
Se una fattura viene scartata dal SdI questa deve essere reinviata nuovamente, con stessa data e numero di documento, entro cinque giorni dalla notifica di scarto.
Nel caso invece una fattura venga rifiutata dalla Pubblica Amministrazione il Sistema eCON FE non permette la riemissione con stesso numero e data. Questo perché la riemissione con stesso numero, benché permessa dal SdI, è in violazione al Dpr. 633/1972. Pertanto, nel caso la PA abbia già registrato la fattura va emessa una nota di credito e una nuova fattura elettronica, mentre se non ha ancora registrato la fattura è sufficiente eseguire una nota di correzione interna.
L’applicazione non prevede la gestione di anagrafiche, esclusa quella del cedente
prestatore (vedi sotto). Tuttavia, tramite il pulsante blu "Duplica fattura" presente su
ogni riga della lista di fatture salvate sull’editor fatture è possibile duplicare una
fattura già presente nel sistema.
La fattura duplicata potrà quindi essere usata come "base" per crearne una nuova,
modificando solo i campi interessati.
No: cliccando sul nome utente (in alto a destra nella pagina dell’editor fatture) è possibile accedere ad un menù che contiene la voce "Impostazioni azienda", nella quale è possibile valorizzare tutti i dati anagrafici dell’azienda, ricorrenti nella compilazione delle fatture.
Per inserire data e numero di registrazione di una fattura non ancora in conservazione è possibile agire in uno dei seguenti modi:
Questa situazione si presenta quando la fattura è già stata messa in conservazione, e quindi non è più possibile "annotarla" utilizzando i metadati dedicati allo scopo. Si veda in proposito la FAQ successiva.
Sì, utilizzando i campi "Data registrazione (cons)" e "Numero registrazione (cons)", nelle rispettive colonne del riepilogo delle fatture ricevute. In questo caso verrà creato ed allegato alla fattura già conservata uno specifico documento con gli stessi metadati, in modo tale che ricercando in un secondo momento questi metadati dati sia possibile ottenere l’insieme del documento originale e del documento di attribuzione del protocollo.
Utilizzando i filtri nelle colonne "Mittente" e "Destinatario" presenti nelle visualizzazioni di riepilogo per, rispettivamente, fatture ricevute e trasmesse. Si può infatti specificare nei filtri sia il nome / ragione sociale che la partita IVA (anche se questa indicazione non compare in chiaro nella intestazione della relativa colonna).
Posta Elettronica Certificata, ossia un tipo di posta elettronica con un valore legale, in quanto garantisce la prova dell’invio e della consegna.
La fattura elettronica si considera emessa solo se passa per il Sistema di Interscambio.
Se viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, senza passare dal SdI, si
considera non emessa.
Tuttavia è possibile utilizzare la PEC per inviare l’XML al SdI, inserendo il file XML
della fattura elettronica come allegato a un messaggio PEC, e inviandolo, per la prima
volta, all’indirizzo
sdi01@pec.fatturapa.it.
Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo
stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui
inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.
Con "conservazione" si intende l’attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli
archivi di documenti e dati informatici.
Il sistema di conservazione, come previsto dall’art. 44 del CAD, deve garantire
autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti
informatici. L’Agenzia per l’Italia Digitale definisce le modalità operative per
realizzare l’attività di conservazione, e accredita i soggetti idonei a svolgere tale
attività.
Sì: le fatture elettroniche sono documenti nativamente digitali, pertanto vanno conservate digitalmente versandole in un sistema di conservazione a norma, secondo quanto prescritto dal DPCM 3 dicembre 2013 e dal DMEF 17 giugno 2014.
Un Pacchetto di Versamento (PDV) rappresenta un pacchetto informativo, ossia un insieme di documenti e dati ad essi correlati, che deve essere posto in conservazione. Viene inviato dal produttore per essere posto in conservazione. Il sistema accetta il pacchetto, lo verifica, e forma da esso un Pacchetto di Archiviazione (PDA) da porre in conservazione, restituendo al produttore una Ricevuta di Versamento che attesti l’avvenuta operazione.
Il Pacchetto di Archiviazione (PDA) contiene documenti e informazioni da conservare digitalmente. Si tratta di un’unità inalterabile nel tempo.
Per poter accedere ai PDA contenuti nel sistema di conservazione vengono utilizzati dei Pacchetti di Distribuzione (PDD), ossia dei pacchetti informativi firmati digitalmente e marcati temporalmente di uno o più PDA contenuti nel sistema.
Il tempo di produzione di un Pacchetto di Distribuzione (PDD) pronto per il download è di qualche minuto.
Nessun problema: nel caso sia sbagliato l’indirizzo telematico a cui deve essere recapitata la fattura, ma la partita IVA risulti corretta, la fattura rimane valida, e il cessionario/committente potrà trovarla nella propria area riservata del sito dell’AdE.
In questo caso invece la fattura viene emessa al cessionario/committente sbagliato. Questo va contattato via email o telefono, ed entrambe le parti dovranno registrare la fattura errata, e il cedente dovrà emettere una nota di variazione di credito che annulli l’operazione precedente.
La fattura con notifica di Mancata Consegna viene considerata regolarmente emessa. Il
cliente riceverà la fattura nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate,
sezione "Fatture e corrispettivi". Queste fatture non vanno re-inoltrate: il sistema
interpreterebbe la fattura come duplicata, e restituirebbe errore.
In questi casi è consigliabile avvertire via email o PEC il destinatario del fatto che il
Sistema di Interscambio non ha potuto consegnare la fattura, e che la stessa è
disponibile per il download nell’area riservata del sito AdE, allegando alla
comunicazione il file XML della fattura e quello della ricevuta MC.
L’email di attivazione al Servizio solitamente viene inviata immediatamente, ma a volte può impiegare qualche minuto in più del previsto. Se persiste nel non essere consegnata potrebbe essere stata individuata dal vostro provider di posta come spam, e inserita nella relativa cartella. Oppure, un altro problema che si manifesta frequentemente, è l’utilizzo di una email PEC per la registrazione. Le caselle di posta certificata devono essere specificamente abilitate per la ricezione della posta ordinaria, quale è l’email di registrazione, che in caso contrario non viene recapitata.
Per le fatture inviate e ricevute il sistema ottiene una serie di notifiche dal Sistema di Interscambio, che sono codificate come descritto nel Manuale utente eCON FE, nel capitolo "Fatture trasmesse".
La procedura per il download dei PDD è descritta nel Manuale utente del servizio, nella sezione "Formazione e download dei PDD".
Quando viene richiesto un PDD (Pacchetto di Distribuzione al Sistema si deve tener
presente che potrebbero essere presenti dei PDV ancora da "chiudere", ossia da elaborare
in PDA.
Il processo di elaborazione che avviene a cadenza definita e con frequenza circa mensile:
è quindi opportuno eseguire la procedura di formazione dei PDD solo dopo aver verificato
tramite la lista PDV in Console, che tutti i PDA siano stati correttamente chiusi.
Entaksi ha ottenuto le seguenti certificazioni:
Sono tutte quelle informazioni, in qualsiasi formato, che permettono, direttamente o indirettamente, di identificare una persona fisica, e che possono formire informazioni sulle sue caratteristiche, abitudini, relazioni o altro.
Entaksi raccoglie i dati dei propri clienti per finalità contrattuali o precontrattuali,
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No.
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