1. Introduzione

Qui di seguito vengono riportate, suddivise per argomento, le domande più frequenti pervenute nel corso del tempo a Entaksi riguardanti la fatturazione elettronica, e le relative risposte.

Se avete altre domande non esitate a contattarci a assistenza@entaksi.eu

2. Indice

Sistema di Interscambio (SDI)

Fattura elettronica

Posta Elettronica Certificata (PEC)

Conservazione

Servizio eCON FE

3. Sistema di Interscambio (SDI)

Cos’è SdI (Sistema di Interscambio)?

Il Sistema di Interscambio, o SDI, è un sistema informatico gestito dall’Agenzia delle Entrate, che si occupa di ricevere e inoltrare le fatture, compilate secondo determinati schemi forniti dall’Agenzia stessa.
Il SdI, benché effettui alcuni controlli sulle fatture, non ha alcun ruolo amministrativo, e non assolve a ruoli di archiviazione e conservazione delle fatture.

Chi è obbligato a fare fatturazione elettronica?

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti residenti stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di coloro che sono in regime di vantaggio e minimi.
Rientrano pertanto in questo obbligo le fatture emesse nei confronti di soggetti IVA (B2B, Business to Business) che quelle verso i consumatori finali (B2C, Business to Consumer).

Chi è escluso dall’obbligo di fatturazione elettronica?

Sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • coloro che applicano il regime forfettario e di vantaggio;

  • coloro che godono del regime speciale degli agricoltori;

  • coloro che operano cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari;

  • gli operatori sanitari per quanto riguarda le operazioni effettuate nel 2019 tracciate dalla tessera sanitaria;

  • associazioni sportive dilettatintistiche e enti senza scopo di lucro che utilizzano il regime forfettario, e che nel periodo d’imposta precedente non abbiano superato la soglia di 65.000 euro di proventi in attività commerciali.

Quali sono i canali per inviare fatture al SdI?

Fondamentalmente sono 4:

  1. Posta Elettronica Certificata.

  2. Servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’app.

  3. sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "web service".

  4. Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Le ultime due modalità necessitano di un preventivo accreditamento al SdI, attraverso il quale il sistema associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7 cifre (il "codice destinatario").

Cosa succede quando invio una fattura al SdI?

Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua dei controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

Quali controlli effettua il SdI sulle fatture elettroniche?

Il SdI effettura controlli sulla logica interna della fattura elettronica, in modo che accettandola ne garantisca la coerenza necessaria per concludere il processo di fatturazione. Viene controllato il nome del file e la sua grandezza, che risponda ai requisiti definiti dal modello stabilito con i dati obbligatori, la coerenza e la validità dei dati interni, che la fattura sia unica e consegnabile, e se presente una firma elettronica che questa sia valida, e che il file sia integro come dichiarato dalla firma.

Qualcuno può inviare al SdI fatture per conto mio?

Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario. Il cessionario/committente può inoltre ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "l’indirizzo telematico" (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso.
La delega a un intermediario per l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche può essere conferita e revocata dal cessionario/committente direttamente attraverso le funzionalità rese disponibili nel sito web dell’Agenzia delle Entrate o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate stessa.

4. Fattura elettronica

Cos’è una fattura elettronica?

Per "fattura elettronica" si intende un documento informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio, e da questo recapitato al soggetto ricevente.

Qual è il formato da utilizzare per la fattura elettronica?

Il formato della fattura elettronica è XML, eXtensible Markup Language, come indicato nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n° 89757/2018. La fattura può avere allegati, e la dimensione massima non deve superare i 5MB.

Quali sono le informazioni obbligatorie da inserire nella fattura elettronica?

Quelle stabilite dall’art. 21 (21bis per la fattura semplificata) del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972.

  1. data di emissione;

  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

  4. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

  6. numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

  7. natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

  8. data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

  9. corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;

  10. corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

  11. aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

  12. data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

  13. annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Devo fare passare l’autofattura da SdI?

Sì, l’autofattura segue le stesse regole delle altre fatture elettroniche, pertanto deve passare attraverso il SdI.

Quali sono i tipi di autofattura?

Esistono due tipi di documento per l’autofattura: il TD01, e il TD20. Secondo quanto riportato nel Provvedimento AdE del 30 aprile 2018 (le specifiche per l’estensione al B2B e B2C), il codice TD20 viene utilizzato solo per gestire l’autofattura di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97, ossia l’autofattura emessa per sanare le irregolarità riscontrate in fase di ricezione (o mancata ricezione) di una fattura.
Pertanto la specifica codifica TD20 dovrà essere utilizzata soltanto nel caso in cui si incorra nel mancato ricevimento di una fattura o in una fattura irregolare, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757/2018, mentre in tutti gli altri vari casi andrà utilizzata la tipologia TD01.

Come devo valorizzare i vari campi nel caso delle diverse autofatture?

Per ogni diverso tipo di autofattura, sono necessari i seguenti valori:

Tipo autofattura Dati da compilare Note

Autofattura ‘denuncia’ art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97.

Sezione "Cedente" = dati del soggetto che non ha emesso fattura.
Sezione "Cessionario" = dati di chi produce l’autofattura.
Tipo documento = TD20.
Causale = Autofattura ai sensi art, 6 comma 8, D.Lgs. 471/97.

Secondo quanto riportato nel provvedimento AdE del 30 aprile 2018 il codice TD20 viene utilizzato per gestire l’autofattura di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97.
Questo articolo riguarda le autofatture che devono essere emesse per sanare le irregolarità eventualmente riscontrate in fase di ricezione (o mancata ricezione) di una fattura. Nella sezione "Cedente" vanno riportati i dati del soggetto che non ha emesso correttamente la fattura, e nella sezione "Cessionario" i dati di chi sta compilando l’autofattura.

Autofattura per omaggi senza rivalsa IVA

Sezione "Cedente" = dati di chi produce l’autofattura.
Sezione "Cessionario" = dati di chi produce l’autofattura.
Tipo documento = TD01
Causale = Autofattura per omaggi

Questo tipo di autofattura viene emessa dal Cedente, che riporta i suoi dati sia nella sezione del Cedente che del Cessionario.
La numerazione della fattura rientra nel corso ordinario di quelle emesse, e viene annotata nel registro fatture emesse, in modo tale da computare correttamente l’imposta a debito nella liquidazione di periodo.

Autofattura per passaggi interni

Sezione "Cedente" = dati di chi produce l’autofattura.
Sezione "Cessionario" = dati di chi produce l’autofattura.
Tipo documento = TD01
Causale = Autofattura per passaggi interni

Questo tipo di autofattura viene utilizzato per i passaggi interni di beni e servizi per attività separate, secondo l’articolo 36 comma 5 del D.P.R. 633/1972.
La sezione "Cedente" contiene gli stessi dati di "Cessionario", ossia l’azienda che intende produrre l’autofattura per passaggi interni. Questa verrà emessa applicando l’IVA vigente, e registrata nel registro vendite.

Autofattura per autoconsumo

Sezione "Cedente" = dati di chi estromette il bene.
Sezione "Cessionario" = stessi dati del cedente senza partita IVA (uso interno), dati beneficiario senza partita IVA (uso esterno).
Tipo documento = TD01.
Causale = Autofattura per autoconsumo.

L’autofattura per autoconsumo viene utilizzata nei casi in cui l’azienda abbia necessità di destinare i propri beni a un uso diverso da quello per il quale i beni erano originariamente destinati nella sua attività. Pertanto esistono due tipi di autofatture per autoconsumo: quella a uso interno e quella a uso esterno. Nel primo caso i beni vengono riassegnati all’interno dell’azienda, per consumo interno. Ad esempio un bene assegnato alla vendita viene destinato invece alla produzione. Nel secondo caso, il bene viene destinato al consumo personale o familiare dell’imprenditore o viene assegnato ai soci o viene destinato ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ai fini dell’IVA questo tipo di autoconsumo è assimilato a una cessione di beni, e si tratta di un’operazione imponibile (si ha un’eccezione solo se al momento dell’acquisto del bene questa non era stata detratta).
All’emissione dell’autofattura per autoconsumo, pertanto, questa viene annotata nel registro fatture emesse, e mai in quello degli acquisti. L’autofattura per autoconsumo segue le regole ordinarie di numerazione e applicazione ordinaria del regime IVA.
In entrambi i casi (uso esterno o interno) nella sezione "Cedente" vanno indicati i dati di chi estromette il bene dall’ambito aziendale, nel campo "Cessionario" se per uso interno gli stessi dati, ma senza l’indicazione della partita IVA (la cui assenza documenta l’effettiva estromissione del bene dall’ambito aziendale), nel caso di uso esterno i dati del soggetto beneficiario.

Autofattura emessa dal Cessionario per conto del Cedente

Sezione "Cedente" = dati del fornitore.
Sezione "Cessionario" = dati di chi compila l’autofattura.
Tipo documento = TD01
Causale = Autofattura emessa ai sensi del.. (es. per produttori agricoli: comma 6, art. 34,D.P.R. 633/72)

Secondo l’articolo 21 comma 1 del D.P.R. 633/1972 è possibile che il cliente emetta una fattura per conto del cedente, nonostante la responsabilità rimanga a quest’ultimo. Questo tipo di fattura è conosciuto anche come "self-billing", ed è quasi improprio definirla "autofattura". Si tratta infatti di una fattura attiva per il cedente/prestatore che viene registrata a debito nel registro vendite, e per il cessionario/committente una fattura passiva a credito.
L’AdE riporta tra i casi di questo tipo:

  • fatture emesse da cooperative agricole di conferimento per conto dei loro soci conferenti;

  • fatture emesse da tour operator per conto delle agenzie di viaggi intermediarie (detta anche "autofattura provvigioni" ex art. 74-ter, comma 8, D.P.R. 633/1972);

  • fatture emesse da acquirenti degli agricoltori in regime di esonero ex comma 6, art. 34, D.P.R 633/1972;

  • fatture emesse dai mandanti per conto dei venditori porta a porta dotati di partita IVA.

Dunque il cessionario predispone una fattura "TD01" che riporti i dati del fornitore come cedente e i suoi estremi nella sezione del cessionario, indicando nella causale che è emessa per conto del cedente o prestatore.

Autofatture per regolarizzare reverse charge

Sezione "Cedente" = dati di chi produce l’autofattura.
Sezione "Cessionario" = dati di chi produce l’autofattura.
Tipo documento = TD01
Causale = Autofattura per integrazione acquisti in reverse charge

Questo tipo di autofattura è necessario per quelle operazioni in cui il debitore di imposta è il cliente e non il fornitore, per permettere dunque al cessionario di integrare la fattura e liquidare l’imposta.
Questo è possibile per il reverse charge interno, mentre per l’esterno non serve la fattura elettronica ma vige l’obbligo di inviare la comunicazione dell’esterometro (art. 1 comma 3bis del D.Lgs 127/2015).

Fatture emesse per conto Cedente / Prestatore (D.L. 119/2018)

Sezione "Cedente" = dati dell’associazione (ASD).
Sezione "Cessionario" = dati di chi produce l’autofattura.
Tipo documento = TD01
Causale = Fattura emessa per conto della ASD Cedente / Prestatore (D.L. 119/2018)

Il D.L. 119/2018 prevede, per le associazioni sportive, dilettantistiche, pro loco e terzo settore, che hanno optato per il regime IVA agevolato di cui alla legge 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali ricavi superiori a 65.000 mila euro la possibilità di usufruire di un tipo di autofattura emessa per loro conto dal cessionario.

Devo emettere una fattura elettronica a un consumatore finale (B2C)?

Sì, le fatture devono passare tutte dal SdI, pertanto devono essere emesse fatture elettroniche anche ai consumatori finali (B2C). Per questi va inserito nelle informazioni anagrafiche della fattura il codice fiscale, e il codice convenzionale "0000000" nella sezione "codice destinatario".
Al momento dell’emissione deve essere messa a disposizione una copia analogica o elettronica della fattura, alla quale il consumatore finale può comunque rinunciare. Potrà ritrovare la fattura elettronica nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.

Le fatture elettroniche devono essere firmate digitalmente?

Il file XML della fattura elettronica può anche non essere firmato digitalmente. La firma non è obbligatoria per le fatture verso privati e consumatori finale (B2B e B2C), mentre è sempre obbligatoria nel caso delle fatture verso la Pubblica Amministrazione (fattura PA).

Come faccio con le fatture verso e dall’estero?

Per le operazioni transfrontaliere la Legge di Bilancio 2018 ha decretato che a partire dal 01 gennaio 2019 viene fatto l’obbligo di trasmettere mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati di tali operazioni. La trasmissione deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso e quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Per le fatture passive si considera la data di registrazione.
La comunicazione è facoltativa per le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, e per le operazioni passate dal SdI. Infatti per quanto riguarda le fatture emesse queste possono transitare dal SdI trasmettendo la fattura con il codice "XXXXXXX" nel campo "CodiceDestinatario".

Come si inserisce la conversione della valuta nella fattura?

Il modello XML prevede nella sezione "DatiGeneraliDocumento" il campo "Divisa", che può essere valorizzato con la sigla della valuta (espressa secondo lo standard ISO 4217. Tuttavia, come riportato dall’art. 13, comma 5 del DPR 633/1972:
"Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente piu' prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea."
Dunque nella fattura che transita da SdI andranno indicati in euro i corrispettivi dovuti, le spese e gli oneri, riportando nel campo "Descrizione" il tasso di cambio e la conversione. Se necessario è possibile emettere al cliente estero una copia analogica con importi in valuta.

Che fine ha fatto lo spesometro?

Lo spesometro è stato abrogato dalla Legge di Bilancio 2018, pertanto questo non è obbligatorio per la comunicazione di fatture e corrispettivi per i titolari di partita IVA. Permane l’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture relative a operazioni trasnfrontaliere ("Esterometro").

Cosa succede se invio una fattura a una partita IVA cessata?

Il SdI effettua un controllo sulla partita IVA, controllando la presenza della stessa in Anagrafe tributaria. Anche se questa risulta cessata la fattura viene correttamente emessa. Diverso è il caso di una partita IVA inesistente: in questo caso SdI scarterà la fattura.

E nel caso la partita IVA sia sbagliata?

Chi riceve la fattura sbagliata deve contestarla contattando direttamente il cedente, via email o telefono, ma entrambe le parti dovranno registrare la fattura errata, e il cedente dovrà emettere una nota di variazione di credito che annulli l’operazione precedente.

Cosa faccio se una fattura viene scartata?

Se una fattura viene scartata dal SdI questa deve essere reinviata nuovamente, con stessa data e numero di documento, entro cinque giorni dalla notifica di scarto.

Cosa faccio se una fattura viene rifiutata dalla PA?

Nel caso invece una fattura venga rifiutata dalla Pubblica Amministrazione il Sistema eCON FE non permette la riemissione con stesso numero e data. Questo perché la riemissione con stesso numero è in violazione Pertanto, nel caso la PA abbia già registrato la fattura va emessa una nota di credito e una nuova fattura elettronica, mentre se non ha ancora registrato la fattura è sufficiente eseguire una nota di correzione interna.

Devo emettere una fattura a un cliente ricorrente, come faccio a salvare i suoi dati?

L’applicazione non prevede la gestione di anagrafiche, esclusa quella del cedente prestatore (vedi la FAQ "Quando compilo una fattura devo inserire ogni volta i miei dati di emittente (cedente / prestatore)?"). Tuttavia, tramite il pulsante blu "Duplica fattura" presente su ogni riga della lista di fatture salvate sull’editor fatture https://entaksi.eu/fatturapa è possibile duplicare una fattura già presente nel sistema. La fattura duplicata potrà quindi essere usata come "base" per crearne una nuova, modificando solo i campi interessati.

Quando compilo una fattura devo inserire ogni volta i miei dati di emittente (cedente / prestatore)?

No: cliccando sul nome utente (in alto a destra nella pagina dell’editor fatture https://entaksi.eu/fatturapa) è possibile accedere ad un menù che contiene la voce "Impostazioni azienda", nella quale è possibile valorizzare tutti i dati anagrafici dell’azienda, ricorrenti nella compilazione delle fatture.

Come faccio a inserire il protocollo (data e numero di registrazione) su una fattura ricevuta e non ancora messa in conservazione?

Per inserire data e numero di registrazione di una fattura non ancora in conservazione è possibile agire in uno dei seguenti modi:

  • si possono imputare i dati nel riquadro "Registrazione contabile", che appare nella visualizzazione di dettaglio del documento, oppure;

  • si possono utilizzare i campi "Data registrazione" e "Numero registrazione" nelle rispettive colonne della pagina di riepilogo delle fatture ricevute.

La data ed il numero di registrazione così inseriti verranno registrati in appositi metadati della fattura ricevuta, permettendo una successiva ricerca con questi criteri.

Non riesco ad inserire data e numero di protocollo su una fattura ricevuta, perché il riquadro "Registrazione contabile" non permette l’inserimento di dati ed il flag "Fattura registrata" si presenta parzialmente oscurato.

Questa situazione si presenta quando la fattura è già stata messa in conservazione, e quindi non è più possibile "annotarla" utilizzando i metadati dedicati allo scopo.
Si veda in proposito la FAQ successiva "È possibile inserire il protocollo (data e numero di registrazione) per una fattura ricevuta, anche se è già stata messa in conservazione?".

È possibile inserire il protocollo (data e numero di registrazione) per una fattura ricevuta, anche se è già stata messa in conservazione?

Sì, utilizzando i campi "Data registrazione (cons)" e "Numero registrazione (cons)", nelle rispettive colonne del riepilogo delle fatture ricevute. In questo caso verrà creato ed allegato alla fattura già conservata uno specifico documento con gli stessi metadati, in modo tale che ricercando in un secondo momento questi metadati dati sia possibile ottenere l’insieme del documento originale e del documento di attribuzione del protocollo.

Come posso ricercare tramite partita IVA tra le fatture trasmesse e ricevute?

Utilizzando i filtri nelle colonne "Mittente" e "Destinatario" presenti nelle visualizzazioni di riepilogo per, rispettivamente, fatture ricevute e trasmesse.
Si può infatti specificare nei filtri sia il nome / ragione sociale che la partita IVA (anche se questa indicazione non compare in chiaro nella intestazione della relativa colonna).

5. Posta Elettronica Certificata (PEC)

Cos’è la PEC?

Posta Elettronica Certificata, ossia un tipo di posta elettronica con un valore legale, in quanto garantisce la prova dell’invio e della consegna.

Posso usare la PEC per inviare fatture elettroniche ai clienti?

La fattura elettronica si considera emessa solo se passa per il Sistema di Interscambio. Se viene inviata direttamente alla casella PEC del cliente, senza passare dal SdI, si considera non emessa.
Tuttavia è possibile utilizzare la PEC per inviare l’XML al SdI, inserendo il file XML della fattura elettronica come allegatoa un messaggio PEC, e inviandolo, per la prima volta, all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it.
Una volta ricevuta la PEC, il SdI comunicherà – con apposito messaggio inviato allo stesso indirizzo PEC da cui ha ricevuta la email – un nuovo indirizzo PEC-SdI a cui inviare le successive PEC contenenti le altre fatture elettroniche.

6. Conservazione a norma

Cosa significa "Conservazione a norma"?

Con "conservazione" si intende l’attività volta a proteggere e custodire nel tempo gli archivi di documenti e dati informatici.
Il sistema di conservazione, come previsto dall’art. 44 del CAD, deve garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici. L’Agenzia per l’Italia Digitale definisce le modalità operative per realizzare l’attività di conservazione, e accredita i soggetti idonei a svolgere tale attività.

Devo conservare a norma le fatture elettroniche?

Sì: le fatture elettroniche sono documenti nativamente digitali, pertanto vanno conservate digitalmente versandole in un sistema di conservazione a norma, secondo quanto prescritto dal DPCM 3 dicembre 2013 e dal DMEF 17 giugno 2014.

Cos’è un Pacchetto di Versamento?

Un Pacchetto di Versamento (PDV) rappresenta un pacchetto informativo, ossia un insieme di documenti e dati ad essi correlati, che deve essere posto in conservazione. Viene inviato dal produttore per essere posto in conservazione. Il sistema accetta il pacchetto, lo verifica, e forma da esso un Pacchetto di Archiviazione (PDA) da porre in conservazione, restituendo al produttore una Ricevuta di Versamento che attesti l’avvenuta operazione.

Cos’è un Pacchetto di Archiviazione?

Il Pacchetto di Archiviazione (PDA) contiene documenti e informazioni da conservare digitalmente. Si tratta di un’unità inalterabile nel tempo.

Cos’è un Pacchetto di Distribuzione?

Per poter accedere ai PDA contenuti nel sistema di conservazione vengono utilizzati dei Pacchetti di Distribuzione (PDD), ossia dei pacchetti informativi firmati digitalmente e marcati temporalmente di uno o più PDA contenuti nel sistema.

Quanto tempo ci vuole per ottenere un Pacchetto di Distribuzione?

Il tempo di produzione di un Pacchetto di Distribuzione (PDD) pronto per il download è di qualche minuto.

7. Errori comuni

Ho sbagliato codice destinatario!

Nessun problema: nel caso sia sbagliato l’indirizzo telematico a cui deve essere recapitata la fattura, ma la partita IVA risulti corretta, la fattura rimane valida, e il cessionario/committente potrà trovarla nella propria area riservata del sito dell’AdE.

Ho sbagliato partita IVA!

In questo caso invece la fattura viene emessa al cessionario/committente sbagliato. Questo va contattato via email o telefono, ed entrambe le parti dovranno registrare la fattura errata, e il cedente dovrà emettere una nota di variazione di credito che annulli l’operazione precedente.

Ho una fattura con notifica MC (Mancata Consegna), posso riemetterla?

La fattura con notifica di Mancata Consegna viene considerata regolarmente emessa. Il cliente riceverà la fattura nella sua area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, sezione "Fatture e corrispettivi". Queste fatture non vanno re-inoltrate: il sistema interpreterebbe la fattura come duplicata, e restituirebbe errore.
In questi casi è consigliabile avvertire via email o PEC il destinatario del fatto che il Sistema di Interscambio non ha potuto consegnare la fattura, e che la stessa è disponibile per il download nell’area riservata del sito AdE, allegando alla comunicazione il file XML della fattura e quello della ricevuta MC.

8. Servizio eCON FE

Perché non ricevo l’email di attivazione del Servizio eCON FE?

L’email di attivazione al Servizio eCON FE solitamente viene inviata immediatamente, ma a volte può impiegare qualche minuto in più del previsto. Se persiste nel non essere consegnata potrebbe essere stata individuata dal vostro provider di posta come spam, e inserita nella relativa cartella. Oppure, un altro problema che si manifesta frequentemente, è l’utilizzo di una email PEC per la registrazione. Le caselle di posta certificata devono essere specificamente abilitate per la ricezione della posta ordinaria, quale è l’email di registrazione, che in caso contrario non viene recapitata.

Cosa significano queste sigle per le notifiche?

Per le fatture inviate e ricevute il sistema ottiene una serie di notifiche dal Sistema di Interscambio, che sono codificate come segue:

Valore Descrizione Note

notifica RC

Ricevuta di consegna

Messaggio che lo SDI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario della fattura elettronica. La ricevuta di consegna è sicuramente sufficiente a provare sia l’emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente.

notifica NS

Notifica di scarto

Messaggio che lo SDI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso non abbia superato i controlli previsti. In questo caso il documento non si considera emesso e, previa correzione degli errori evidenziati può essere ritrasmesso con lo stesso numero documento.

notifica MC

Notifica di mancata consegna

Messaggio che lo SDI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di recapitare al destinatario la fattura elettronica. La notifica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte dello SDI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso lo SDI e pertanto ai sensi dell’art. 21, comma 1, del d.P.R. 633/72 rappresenta prova dell’emissione della fattura; Le fatture con mancata consegna (MC) possono ricevere successivamente una notifica di consegna (RC) e rientrare nella normale gestione. Altrimenti, dopo 15 giorni, ricevere una attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito (AT).

notifica NE
notifica NE2

Notifica esito cedente / prestatore

Messaggio con il quale lo SdI inoltra al trasmittente la notifica di esito committente eventualmente ricevuta dal destinatario della fattura; la segnalazione può pervenire allo SDI entro il termine di 15 giorni. Tale notifica può essere:

  • Notifica di esito committente positiva (label verde): messaggio facoltativo che il destinatario può inviare tramite SDI per segnalare l’accettazione della fattura ricevuta.

  • Notifica esito committente negativa (label rossa): messaggio che il destinatario invia tramite SDI per segnalare il rifiuto della fattura, a fronte di una situazione di non ammissibilità o non conformità del documento.

notifica DT

Notifica decorrenza termini

Messaggio che lo SDI invia, sia al trasmittente che al destinatario, nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica lo SDI comunica al destinatario l’impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l’impossibilità di ricevere notifica di esito.

In ogni caso con tale notifica la fattura si intende accettata ed il processo di gestione concluso. La decorrenza dei termini è fissata per permettere la chiusura del ciclo di fatturazione nello SDI entro 15 gg e permettere quindi al soggetto emittente di registrare la fattura stessa, in osservanza agli adempimenti previsti dalla normativa IVA in merito alla registrazione.

notifica AT

Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito

Messaggio che lo SDI invia al trasmittente nei casi di impossibilità di recapito del file all’amministrazione destinataria per cause non imputabili al trasmittente. In questi casi una volta ricevuto tale messaggio il fornitore della PA dovrà direttamente trasmettere l’attestazione con la fattura inclusa tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico o potrà metterla a disposizione dell’ufficio PA su portale telematico per il download.

notifica MC

File dei metadati

Notifica per le sole fatture ricevute, contiene alcune informazioni sui dati della fattura, tra cui la data e ora di ricezione, e l’hash del file.

notifica EC

Notifica di esito cessionario/committente

Messaggio utilizzato per indicare l’esito dell’invio della fattura da parte del ricevente (se di accettazione o rifiuto).

notifica SE

Notifica di scarto cessionario/committente

Messaggio utilizzato per indicare lo scarto avvenuto della fattura da parte del ricevente.

Voglio scaricare un PDD con le mie fatture

La procedura per il download dei PDD è descritta nel Manuale utente eCON FE, nella sezione "Formazione e download dei PDD".

Non trovo i miei documenti archiviati

Quando viene richiesto un PDD (Pacchetto di Distribuzione al Sistema si deve tener presente che potrebbero essere presenti dei PDV ancora da "chiudere", ossia da elaborare in PDA.
Il processo di elaborazione che avviene a cadenza definita e con frequenza circa mensile: è quindi opportuno eseguire la procedura di formazione dei PDD solo dopo aver verificato tramite la lista PDV in Console, che tutti i PDA siano stati correttamente chiusi.

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